Tfr in ritardo o non pagato: ecco cosa fare se il datore di lavoro è in ritardo con il pagamento o addirittura ometta di versarlo
Quando il lavoratore cessa il rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto, ossia al pagamento di quella somma accumulata e accantonata durante il rapporto di lavoro. Il trattamento di fine rapporto, infatti, è una somma accantonata dal datore di lavoro, che viene corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi motivo. In alcuni casi, tuttavia, il datore di lavoro non provvede a versare il Tfr al dipendente. Cosa fare in questi casi ? Quali sono i rimedi a disposizione del lavoratore a cui non viene pagato il Tfr alla cessazione del rapporto di lavoro? Scopriamoli insieme.
Tfr in ritardo o non pagato: le azioni legali
Nel caso in cui il datore di lavoro non paghi nemmeno a seguito del formale sollecito si potrà successivamente procedere ad azioni legali vere e proprie dirette ad ottenere un titolo esecutivo, come ad esempio un decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente. Dopodiché, in mancanza di adempimento spontaneo, al lavoratore non resterà che agire esecutivamente, con un pignoramento o con il deposito di un’istanza di fallimento.
Iniziamo col dire che nei casi di ritardo nell’erogazione del Tfr o addirittura di mancato pagamento, il lavoratore (che sia un dipendente pubblico o privato) ha sempre diritto ad inviare al datore di lavoro una lettera di messa in mora. Nella comunicazione inviata il dipendente deve chiedere espressamente il pagamento del dovuto e specificare che in caso di suo mancato versamento entro un determinato numero di giorni, provvederà per vie legali con rivalsa delle spese sostenute e degli interessi dovuti. Tuttavia, prima di inviare la lettera di messa in mora è sempre opportuno consultarsi con un avvocato o un consulente del lavoro per effettuare i calcoli degli importi dovuti dal datore moroso.
Tfr: quando lo paga l’Inps?
In tema di pagamento del Tfr, l’intervento da parte dell’Inps è limitato dalla legge ad alcune circostanze particolari. La disciplina sul punto è contenuta all’interno di una legge [1] che attribuisce all’Inps il compito di garantire il trattamento di fine rapporto dei lavoratori rimasti insoddisfatti, proprio attraverso il Fondo di Garanzia. Il Fondo di garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali, come ad esempio il fallimento